Il certificato successorio europeo “CSE”

Il Regolamento UE n. 650/2012 ha istituito il Certificato Successorio Europeo per le successioni delle persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015. Si applica alle successioni che rappresentano aspetti di internazionalità nell’ambito della Comunità europea.

Poniamo ad esempio il caso di un cittadino tedesco che abbia residenza abituale in Italia e che sia titolare di un libretto di deposito di risparmio in una banca tedesca. In questo caso, a meno che il defunto non abbia scelto con testamento la legge che regola la sua successione (ad esempio la legge tedesca di cui egli è cittadino), si applicherà la legge dello stato di residenza abituale del defunto al momento della morte, ossia la legge italiana. Il vantaggio del Certificato Successorio Europeo è la produzione degli stessi effetti in tutta l'UE, a prescindere dal Paese in cui è stato rilasciato, mentre un attestato nazionale avrà effetti limitati al Paese in cui viene rilasciato.

Poniamo ad esempio un altro caso pratico, per comprendere quando il Certificato Successorio Europeo è utile:

Giuseppe è morto in Italia, dove soggiornava e lavorava da pochi anni. Aveva però vissuto per lo più in Germania, dove risiedono anche la moglie Anne ed il figlio. Per questo motivo la successione di Giuseppe è stata affidata alle autorità tedesche.

La moglie può quindi ottenere dal Tribunale delle successioni tedesco un certificato successorio europeo, con il quale può provare alla banca italiana di Giuseppe che è autorizzata ad accedere al conto del defunto marito. Pertanto il Certificato Successorio Europeo semplifica e velocizza i riconoscimenti dei diritti in caso di successione in ambito comunitario, infatti è riconosciuto negli altri paesi dell'UE senza alcuna procedura particolare.

Procedura in Italia

La legge 30 ottobre 2014, n. 161 ha individuato quale autorità competente al rilascio del Certificato Successorio Europeo in Italia il notaio, ai sensi dello stesso Regolamento UE. 650/2012.

Nella pratica, l'autorità che rilascia il certificato successorio europeo conserverà l'originale e consegnerà all'erede, all'esecutore testamentario e all'amministratore del patrimonio delle copie certificate che hanno una validità di 6 mesi, prorogabile. L'autorità di rilascio può modificare o ritirare il certificato se ne accerta l'inesattezza.

In Italia, la domanda di rilascio del CSE, completa di tutti i dati richiesti, deve quindi essere presentata ad un notaio. Il certificato deve indicare il nome e l’indirizzo del notaio, il numero di repertorio, nonché gli elementi in base ai quali l’autorità di rilascio si considera competente (art. 68, Regolamento). Il notaio deve pertanto citare la legge che designa i notai quale autorità di rilascio ed è inoltre tenuto ad indicare gli atti che l’esecutore testamentario e il curatore dell’eredità giacente non possono compiere senza l’autorizzazione del Tribunale. Nella maggioranza dei casi il notaio riceverà una domanda di rilascio da parte di un cittadino italiano – sono legittimati gli eredi, i legatari, gli esecutori testamentari e gli amministratori di eredità (art. 63, 1° comma, Regolamento), non invece i creditori del de cuius.

Nessun dubbio sussiste circa il fatto che la richiesta del certificato non possa di per sé essere considerata come implicante accettazione tacita dell’eredità (art. 476 cc.).

Il notaio in Italia che ha redatto il certificato successorio europeo deve conservare l’originale e rilasciare al richiedente una copia. La copia è valida di regola per sei mesi. Trascorsi sei mesi la copia perde efficacia, ma l’interessato può chiedere che il periodo di efficacia venga prorogato o il rilascio di un’altra copia.

Le copie del certificato possono essere richieste non soltanto dai soggetti legittimati a ottenere il certificato (art. 63, 1° comma, Regolamento) ma «da chiunque dimostri di avervi interesse». Spetta al notaio la valutazione della effettiva sussistenza dell’interesse del richiedente.