L’usucapione di beni immobili: breve confronto tra Italia e Germania

L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario. È previsto sia nel codice civile italiano all’art.1158 c.c., sia al § 900 del BGB.

Differenze:

1. Requisito temporale. 

Italia. L’usucapione di beni immobili si configura in Italia decorsi vent’anni dall’inizio del possesso pacifico, ossia non viziato da violenza o clandestinità (art. 1164 c.c.),

Germania. Per quanto riguarda il “Buchersitzung” il termine è trentennale e inizia a decorrere da quando colui che acquisterà il bene immobile iscrive il suo diritto di proprietà nel “Grundbuch”, ossia nella conservatoria.

2. Trascrizione in Conservatoria.

Italia. Non è previsto alcun obbligo di trascrizione in capo a colui che intende acquistare per usucapione. L’usucapiente, infatti, ai fini dell’acquisto deve solo dimostrare il suo possesso ininterrotto e non viziato.

Germania. Affinché si possa configurare l’acquisto è necessario che colui che crede di avere la proprietà del bene in questione abbia trascritto il suo diritto nel “Grundbuch”, il termine trentennale decorre dalla data di tale trascrizione.

3. Requisito soggettivo.

Italia. Per quanto riguarda l’ordinamento giuridico italiano è indifferente che in capo al soggetto che intende usucapire l’immobile vi sia buona o male fede per cui, anche se l’usucapiente è al corrente di non essere proprietario può comunque acquistare la proprietà in virtù del possesso stesso.

Germania. Il § 900 BGB, rinviando alle norme previste per “l’ Ersitzung”, cioè l’usucapione di beni mobili, al § 937 BGB e ss. non solo fa riferimento al requisito della buona fede come elemento fondamentale per l’acquisto della proprietà ma addirittura che questo particolare modo di acquisto della proprietà è escluso se successivamente egli dovesse venire a sapere che quella proprietà non gli spetta.

In conclusione, mentre in Italia potrebbe configurarsi una situazione in cui il possessore dell’immobile sa di star compiendo un acquisto, in Germania questo non è possibile perché colui che possiede l’immobile deve credere, anche erroneamente, di avere un diritto di proprietà.

Dott. Antonino Catalano