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Lo Studio opera da anni con professionisti che sono in grado di offrire completa assistenza alle aziende, anche con diverse sedi sul territorio nazionale, nella specialistica disciplina del diritto del lavoro con particolare attenzione ad ogni aspetto che riguardi il personale anche con riferimento alla gestione di situazioni di crisi di impresa che necessitino di richiedere e negoziare le complesse procedure amministrative riguardanti gli ammortizzatori sociali. Lo Studio è dunque pronto ad offrire immediata disponibilità per assistere gli imprenditori per Le tematiche dette che sono oggi attuali nel Decreto Legge 18/2020. Nell’immediato la situazione socio economica costringe il datore di lavoro a scelte difficili anche in relazione alle risorse umane disponibili: da una parte vi è l’esigenza di continuare l’attività di impresa dall’altro il necessario contenimento dei costi aziendali, tra cui quello del personale. Oggi il decreto cura Italia cerca di contemperare tali esigenze attraverso diverse iniziative tra cui la possibilità di richiedere ammortizzatori sociali per tutte le aziende del territorio nazionale che nel corso del corrente anno sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per tale motivo le aziende (con riferimento al settore merceologico di attività) possono richiedere [Art. 19] Trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) o l’assegno ordinario [aziende iscritte al FIS (fondo di integrazione salariale)], per il periodo che va dal 23.02.2020 e fino al 31.08.2020; l’ammortizzatore sociale può essere erogato per un periodo massimo di nove mesi. La normativa in deroga prevede: (i) lo snellimento delle attività burocratiche anche per quanto riguarda la consultazione e l’informazione sindacale; (ii) l’erogazione diretta da parte dell’INPS per l’assegno ordinario; (iii) la possibilità di applicare i detti ammortizzatori sociali al personale dipendente alla data del 23.02.2020 (non rispettando dunque l’anzianità di effettivo lavoro di novanta giorni) [Art.22] Cassa integrazione in deroga (CIGD), destinatari di tale ammortizzatore sociale sono i datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le misure precedenti. Tali aziende possono richiedere, alle Regioni e Province Autonome, l’erogazione delle tutele assistenziali, inerenti la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti, per la durata massima di nove settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020. Sarà comunque necessario concludere un accordo, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali. Tale accordo non è necessario per i datori di lavoro che hanno fino a cinque dipendenti. Il trattamento è erogato esclusivamente con modalità diretta da parte dell’INPS. [Art. 46] Importante segnalare che per tutte le Aziende vige il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dal 17.03.2020 al 16.05.2020. Dunque per disposizione di legge non sarà possibile recedere dai contratti di lavoro con motivazioni riconducibili all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro (così come previsto dall’art. 3 della legge 15.7.1966, n.604). Rimane ferma la possibilità di licenziare per gli altri motivi previsti dalla legge, con attento e professionale esame di ogni singola situazione, per non incorrere nelle sanzioni dei licenziamenti illegittimi che possono prevedere anche la reintegra del lavoratore.