Il diritto di rifiutare di fornire informazioni secondo l'articolo 55 del codice di procedura penale tedesco (StPO)

L'articolo 55, paragrafo 1, del Codice di Procedura Penale tedesco (StPO) stabilisce che ogni testimone ha il diritto di rifiutarsi di rispondere a domande le cui risposte potrebbero esporlo, o uno dei familiari menzionati nell'articolo 52, paragrafo 1 del StPO, al rischio di perseguimento penale o amministrativo. Questo provvedimento è stato introdotto per prevenire situazioni in cui il testimone si trovi in una situazione conflittuale caratterizzata dall’obbligo di deporre e l'obbligo di dire la verità, evitando quindi una potenziale angoscia mentale che deriverebbe dal dover dire la verità e allo stesso tempo autoincriminarsi o incriminare uno dei suoi familiari.

La definizione di "familiare" è dettagliata nell'articolo 52, paragrafo 1, del StPO.  Di conseguenza, hanno il diritto di rifiutarsi di testimoniare: il fidanzato dell'imputato, il coniuge o il partner, anche se il legame di matrimonio o la relazione sono cessati. Di questo diritto dispongono anche i parenti diretti dell’imputato cosi come gli affini fino al secondo grado e terzo grado.  I minori che, a causa della loro immaturità mentale, non hanno una comprensione adeguata del diritto di rifiutarsi di testimoniare, possono essere interrogati soltanto se sono disposti a farlo e se c’è il consenso del loro rappresentante legale.  Lo stesso vale per minori o persone con amministratore di sostegno con disabilità mentale o emotiva.  Questo diritto di rifiuto previsto dall'articolo 55 del StPO si estende anche quando il familiare in questione non è l'accusato nel procedimento corrente in cui il testimone viene interrogato.  I familiari, come definito nell’articolo, hanno la possibilità di rifiutarsi di testimoniare in tutto o in parte o di avvalersi solo del diritto di rifiuto previsto dall'articolo 55.

È importante differenziare tra il diritto di rifiutarsi di testimoniare, il diritto di rifiuto del testimone e il diritto di non fornire informazioni. Quest'ultimo vale sia per l'accusato che per il testimone, permettendo di evitare risposte che potrebbero portare ad un’autoincriminazione, senza tuttavia garantire un completo diritto al silenzio. Al contrario, i familiari dell'accusato possono rifiutarsi di rispondere in toto. Questo si trova in contrasto con il diritto dell'accusato di rifiutarsi di testimoniare, poiché essenzialmente non è tenuto a rilasciare dichiarazioni.

Questi diritti possono essere fatti valere non solo in tribunale, ma anche durante interrogatori da parte delle forze dell'ordine o altre autorità. In base all'articolo 55, paragrafo 2 del StPO, chiunque venga interrogato – sia imputato che testimone - deve essere informato di tali diritti. Di conseguenza, prima di rilasciare dichiarazioni potenzialmente incriminanti per sé stessi o i propri familiari con una dichiarazione avventata o apparentemente innocua, è sempre prudente consultare un avvocato. Con una consulenza legale adeguata, si potrà valutare la situazione, considerare tutte le opzioni e determinare il percorso migliore da seguire.