Rapporto di lavoro in Italia del personale dipendente di Ambasciate di Stati Esteri

Controversie di lavoro – Principio internazionale dell’immunità ristretta e potere di autorganizzazione - Esame del conflitto di giurisdizione basato sulla valutazione delle circostanze di fatto

Uno Stato estero è accreditato presso il nostro paese con la propria rappresentanza diplomatica nella sede della propria Ambasciata che, sulla base  delle convenzioni internazionali, gode della garanzia dell’extra territorialità,  e dove svolge la propria attività lavorativa sia “il corpo diplomatico” e sia personale amministrativo, ovvero ulteriore personale per attività ausiliarie.

Considerato che a prescindere dalla nazionalità del lavoratore, qualora intervenga una controversia di lavoro, tutto quanto accade nel territorio del nostro paese vede in via di principio la competenza della giurisdizione italiana, salvo quanto in via parallela applicato in forza dell’art.10 della Costituzione italiana,  che tenendo conto di una regola consuetudinaria sviluppata dalla dottrina internazionale, dopo aver abbandonato la tesi della  così detta “ immunità diffusa” ora riconosce quella dell’ “ immunità ristretta”, che fa salva la competenza dello stato italiano per vicende riguardanti il personale con attività meramente ausiliarie, quale ad esempio il licenziamento di un dipendente con mansioni di autista, che richiede solo l’applicazione di misura di natura economica (cfr. Cass.Sez.Un.11.7.2019 n.18661) . Un tale criterio è applicabile anche ad altri dipendenti quando si tratti esclusivamente di aspetti patrimoniali, tali da non incidere sulle funzioni istituzionali dello Stato sovrano (Cass.Sez.Un.09.05.2017 n.13980).  Il riferimento a tali principi di diritto consuetudinario internazionale è riscontrabile nella Convenzione di New York del 2.12.2004, alla quale l’Italia ha aderito con Legge 14.1.2013 n.5 e che ora è già condiviso ed applicato anche dalla giurisprudenza ( cfr. Cass.Sez.Un.18.9.2014 n.19674).

In pratica per il riconoscimento o meno del difetto di giurisdizione da parte delle Sezione Unite questo viene stabilito a seconda delle circostanze riguardanti l’accaduto, in quanto del loro esame potrebbe emergere che a seconda della fattispecie si renda necessario di incidere sui poteri sovrani di uno Stato straniero e quindi incorrere nell’incompatibilità. Potrebbe invece interferire nell’organizzazione di un soggetto internazionale qualora ad esempio l’ipotesi che venga avanzata una domanda di reintegra, oppure un ricorso per il riconoscimento di mansioni superiori  che già di per se, entrando nel merito della vicenda con lo svolgimento di attività implicanti un rapporto fiduciario, comportano un’ analisi del comportamento delle parti su una serie di misure di sicurezza adottate e, per gli effetti che procura, sulla base del principio dell’immunità ristretta, colpisce direttamente l’esercizio dei diritti pubblicistici di uno Stato straniero(Ord. Cass.Sez.Un.18.4.2014 n,9034; Cass.Sez.n.22.12.2016 n.26661) . Parimenti, sempre su tale principio di tutela, si è formato un consolidato orientamento da parte delle Sezione Unite, che dichiarano che è rilevabile il difetto di giurisdizione anche qualora da parte del lavoratore si volesse optare per il riconoscimento con la misura alternativa della richiesta esclusivamente del risarcimento del danno ( in tal senso Ord. Cass.Sez.Un n.9331/1999), anche se va fatto salva la tutela previdenziale del lavoratori, con il diritto  ad ottenere il versamento degli omessi contributivi, con la competenza al riconoscimento di tale diritto da parte del giudice nazionale (Ord.Cass.Sez.Un. 10.7.2006 n.15620).

Legal. Advisor. Avv. Angelo Pompei